COLLAUDO E FINE LAVORI

La “fine lavori” è il documento conclusivo che viene depositato per attestare la conclusione di interventi edilizi richiesti con un precedente titolo edilizio (Permesso a Costruire, SCIA, C.I.L.A.).

Tale documento viene sottoscritto dal richiedente l’istanza ed è sempre collegato al “collaudo” delle opere realizzate, a firma del Direttore Lavori, ovvero l’asseverazione tecnica circa l’esecuzione dei lavori a “regola d’arte”, in conformità al progetto presentato e nel rispetto delle norme di sicurezza ed igienico sanitarie.

La documentazione da allegare in via esemplificativa e non esaustiva, poi, è la ricevuta dell’avvenuto aggiornamento catastale mediante denuncia di variazione con modello do.c.fa., l’Attestato di Qualificazione Energetica (A.Q.E.), le certificazioni impiantistiche ai sensi D.M. 37/08, l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) o relazione energetica ai sensi L. 10/91, ove previsto dalla normativa.

Inoltre, ricordiamo che il collaudo e fine lavori è un documento essenziale ed obbligatorio per la buona conclusione dell’iter amministrativo della richiesta e deve essere depositato entro tre anni dall’inizio dei lavori, termine temporale previsto per le autorizzazioni edilizie; nel caso in cui le opere non fossero terminate, sarà possibile chiedere una proroga dell’istanza (ulteriori tre anni) per completare la parte non ultimata.

 Collaudo e fine lavori non depositato nei termini previsti

Nessun problema, sarà possibile presentarlo in maniera tardiva ai sensi artt. 23 c. 7 e 37 c. 5 DPR 380/2001 mediante l’asseverazione di collaudo da parte del Direttore Lavori ed il pagamento di una sanzione amministrativa pari ad  516,oo €.

Entro 15 giorni dalla data di fine lavori, poi, è obbligatorio presentare la S.C.I.A. di Agibilità (ai sensi Dlg 220/2016) per le opere realizzate, se l’intervento ha modificato le precedenti condizioni di sicurezza, energetiche, igienico sanitarie ed impiantistiche (ex art. 24 DPR 380/2001)

Commenti

Post più popolari